Sconti tasse smaltimento rifiuti speciali

Tutti ormai conosciamo la differenza tra 

  • rifiuti urbani: i rifiuti domestici derivanti da luoghi adibiti ad abitazioni civili, che vengono gestiti dalla pubblica amministrazione sulla base di contributi fiscali
  • rifiuti speciali: rifiuti derivanti da attività produttive di industrie e aziende, gestiti e smaltiti da aziende private autorizzate allo smaltimento, come AFR.

Il sistema di smaltimento e gestione di rifiuti speciali è molto vasto, in quanto la natura e le tipologie di rifiuti prodotti delle aziende sono molteplici, le soluzioni in costante evoluzione, attraverso tecnologie di trattamento sempre nuove, e complesso dal punto di vista tecnico, amministrativo e fiscale. Vediamo prima la normative di riferimento e poi i possibili sconti

DECRETO LEGISLATIVO N.116/2020: CHIARIMENTI

Una delle ultime normative in materia è stato il Decreto Legislativo n.116/2020, il quale però ha reso necessaria una ricostruzione interpretativa e una serie di chiarimenti: con la Circolare n. 35259 del 12 aprile 2021, il MiTE (Ministero Transizione Ecologica) è intervenuto per chiarire alcune problematiche connesse all’applicazione della TARI, poiché la nuova normativa ha superato la definizione di “rifiuti speciali assimilati”, sostituendola con “rifiuti urbani”. 
Nello specifico, la Circolare affronta i seguenti punti:

  1. Coordinamento con l’art. 238 del TUA e il comma 649 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 in merito alla TARI La Circolare evidenzia che la riduzione della quota variabile deve essere riferita a qualunque processo di recupero, ricomprendendo anche il riciclo al quale i rifiuti sono avviati.

    La Circolare mette inoltre in chiaro che per le utenze non domestiche  rimane impregiudicato il versamento della TARI relativa alla parte fissa.

  2. Determinazione della tariffa TARI e della tariffa corrispettiva
    L’utente produttore deve comunicare formalmente all’ente gestore di ambito ottimale, ove costituito ed operante, ovvero al Comune di appartenenza, la scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta entro il 31 maggio di ciascun anno (come disposto dall’art. 30 co. 5 del D. L. n. 41 del 2020). Limitatamente al 2021, gli effetti si produrranno immediatamente, e i Comuni avranno comunque la possibilità di definire la tariffa entro fine giugno. Dall’anno prossimo la comunicazione entro il maggio avrà effetto dall’anno successivo e, in assenza di una conferma del termine di approvazione degli atti deliberativi al 30 giugno, ovvero di un’apposita modifica normativa sul termine di presentazione della comunicazione da parte dell’utenza non domestica, la relativa comunicazione dovrebbe essere effettuata l’anno precedente a quello in cui la stessa deve produrre i suoi effetti.
    La comunicazione ha valenza temporale di 5 anni. Tale indicazione temporale non vincola tuttavia l’utenza a utilizzare il medesimo operatore: la stessa potrà, nel corso dei cinque anni, cambiare operatore privato, comunicando le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti oggetto di avvio al recupero.

     

  3. Locali ove si producono rifiuti “urbani” con riferimento alle diverse categorie di utenza

La Circolare chiarisce che le attività industriali sono produttive anche di rifiuti urbani, con conseguente applicazione della TARI.

  • Attività industriali – rifiuti di cui all’articolo 184, comma 3, lettera c) del TUA

    Le attività industriali sono produttive sia di rifiuti urbani che speciali, pertanto le superfici in cui avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile; mentre continuano ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani (es. mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse); resta dovuta solo la quota fissa laddove l’utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico (poiché la normativa prevede l’esclusione della parte variabile).

  • Attività artigianali – rifiuti di cui all’articolo 184, comma 3, lettera d) del TUA. Lo stesso ragionamento, secondo il MiTE, può essere esteso anche alle attività artigianali, produttive anch’esse di rifiuti urbani.
  • Attività agricole, agroindustriali e della pesca – rifiuti i cui all’articolo 184, comma 3, lettera a) del TUA. I rifiuti derivanti da queste attività sono classificati come speciali, compresi anche quelli derivanti da attività ad esse connesse, di cui all’art. 2135 del codice civile: pertanto per tali rifiuti si prevede un’esclusione dall’applicazione del nuovo regime previsto per i rifiuti urbani.

In particolare, quindi, il chiarimento riguarda la tassazione delle superfici in cui avviene la lavorazione industriale, compresi i magazzini di materie prime, di prodotti finiti e di merci: tali aree sono escluse da escluse dalla tassazione, così come le superfici in cui vengono svolte attività artigianali. Diversamente, per locali quali mense e uffici, si deve corrispondere l’intera quota della tassa.
[H2] RIDUZIONE TARI: QUALI SCONTI PER LE AZIENDE?

Le utenze non domestiche che decidono di avviare al riciclo rifiuti speciali assimilati in modo autonomo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, hanno pertanto diritto a una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi,

  • – 20%, nel caso di riciclo dal 20% al 40% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
  • – 40%, nel caso di riciclo di oltre il 40% e fino all’80% 
  • – 60%, nel caso di riciclo di superiore all’80% 

La riduzione sarà applicata sulla quantità di rifiuti recuperati, ad eccezione degli imballi secondari e terziari.
In uno scenario così complesso è pertanto necessario affidarsi a un’azienda specializzata in grado di porsi come interlocutore unico e intermediario tra le varie parti coinvolte nel sistema di smaltimento dei rifiuti speciali

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